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DIRETTIVA EUROPEA > SOx

Con la direttiva 2005/CE/33 l'Unione europea provvede a far fronte all'inquinamento causato dalle navi che utilizzano combustibile ad elevato tenore di zolfo integrando le misure nazionali degli Stati membri volte a far rispettare limiti di emissione per gli inquinanti.
La riduzione di zolfo dei combustibili presenta dei vantaggi per le navi che lo utilizzano sia in termini di efficienza di funzionamento, sia in termini di costi di manutenzione perché facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni come la riduzione catalitica selettiva.

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Limiti e scadenze

La direttiva EU 2005/33/CE prevede un primo insieme di norme di base che riprendono le previsioni dell'Annesso VI MARPOL (t.z. 1,5% nelle aree SECA, sistema di monitoraggio e controllo del t.z. del combustibile fornito alle navi) e un secondo insieme di norme che va oltre l'approccio internazionale, riguardando determinate categorie di navi (in particolare le navi passeggeri in traffico di linea all'interno della UE) e determinate situazioni (la sosta prolungata in porto).
La direttiva ha la finalità di ridurre le emissioni di SOx delle navi e di contenere i rischi di degrado degli ecosistemi terrestri associati a tali emissioni.

Si riportano di seguito le principali misure previste dalla direttiva con le relative date di entrata in vigore:



Inoltre, tra le modifiche che la direttiva 2005/33/CE ha apportato alla precedente, vi è la distinzione tra i diversi tipi di combustibile per uso marittimo e i relativi limiti ammissibili di zolfo.
Il Parlamento Europeo obbliga all'utilizzo, nei territori e nelle acque territoriali degli Stati Membri, di gasoli marini (MGO) con tenore di zolfo massimo dello 0.20% in massa. Dal 1 gennaio 2008 il limite massimo di zolfo è ridotto allo 0.1% in massa. Per alcune zone gli Stati possono autorizzare l'impiego di gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore.

Esenzioni

I limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:
-      ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;
-      ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
-      ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria di raffinazione;
-      ai combustibili utilizzati e messi sul mercato nelle regioni ultra-periferiche della Comunità, a condizione che gli Stati Membri interessati assicurino che in tali regioni le norme di qualità dell'aria siano rispettate e che gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro t.z. supera il 3% in massa;
-      ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia ciascuno Stato Membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando le appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;
-      a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;
-      a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno;
-      ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni.